MANUXELECT – 2 sezioni

 Il lettino da visita e per trattamento ideale per un ambulatorio terapeutico di piccole dimensioni. Grazie al meccanismo a forbice, il modello ManuXelect si solleva in posizione perfettamente verticale. Grazie a questa funzionalità, per il ManuXelect è sufficiente uno spazio di soli 1,4 m2! Semplice da usare grazie alle sezioni facili da regolare e sempre stabile. Una versione con un ottimo rapporto qualità/prezzo per chi ha poco spazio a disposizione. 

Contatta Europe Service di Padova per richiedere informazioni o per ordinare il modello di lettino elettrico che stai cercando

Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo

Descrizione

Lettino professionale per Fisioterapia MANUXELECT – 2 sezioni con schienale, controllo periferico e ruote

  •  Regolazione elettrica dell’altezza da 48 a 105 cm

  • Regolazione della sezione tramite molle a gas 

  • Impugnature ergonomiche utilizzabili con una sola mano 

  • Soluzione salvaspazio grazie al meccanismo a forbice: il lettino viene sollevato in posizione verticale 

  • Sezione con imbottitura spessa e bordi morbidi 

Informazioni aggiuntive

Movimento:

Elettrico tramite pedale (idraulico opzionale)

Capacità sollevamento:

150 KG.

Misure:

H=Regolabile circa 48-105 cm, L=2090, P=670 (mm)

Tempo sollevamento:

circa 35 sec.

Ti potrebbe interessare...

Prodotti correlati

Sei un professionista?

L’accesso alla visualizzazione dei prodotti e al materiale informativo è riservato agli operatori del settore in ottemperanza alla legislazione vigente. Europe Service sas richiede di qualificarsi come professionista per procedere con la navigazione nella parte prodotti del sito.
I contenuti del decreto legge:
Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 Articolo 21 1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.* Il DM previsto dal comma 1 dell’articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.