TECNOHEART PLUS – Defibrillatore

Una straordinaria prontezza operativa
La massima espressione di duttilità sono i defibrillatori DAE automatici. Questi modelli gestiscono tutte le operazioni autonomamente, informando il soccorritore delle attività che il dispositivo esegue. L’azionamento delle scariche avviene in modo SEMI-AUTOMATICO con l’intervento dell’operatore, previo avviso verbale da parte del sistema.

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Descrizione

Collocazione strategica del dispositivo
Collocare i defibrillatori in modo che possano essere facilmente visibili accessibili è il primo passo verso un intervento efficace e tempestivo.

Ridurre il tempo di erogazione del primo shock
L’obiettivo è quello di erogare il primo shock entro 4 minuti. TecnoHeart Plus e le sue caratteristiche, garantiscono una straordinaria prontezza operativa.

Defibrillatore universale
Selettore adulti e bambini senza la necessità di cambiare piastre Defibrillatore progettato per funzionare in conformità con la versione 2010 delle linee guida stabilite da AHA/ERC in merito alla Rianimazione Cardiopolmonare (CPR) e Trattamento dell’Emergenza Cardiovascolare (ECC).

Informazioni aggiuntive

Forma d'onda:

Forma d'onda Esponenziale Bifasica Troncata (BTE) (compensazione di impedenza)

Energia:

Adulto: Da 185 a 200J (±5%)
Pediatrico: Da 45 a 50J (±5%)

Funzionamento:

Semi-Automatico

Misure:

H=294, L=240, P=95 (mm)

Peso:

2,65 kG. compresa la batteria, esclusi gli elettrodi

Tecnoheart Plus.pdf

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I contenuti del decreto legge:
Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 Articolo 21 1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.* Il DM previsto dal comma 1 dell’articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.