ERGOSELECT 50 Ergometro

Il migliore ergometro per le prove sotto sforzo di routine. Lavorazione di alta qualità, un ampio intervallo di carico tra 6 e 450 watt, senza dimenticare l‘incredibile rapporto qualità-prezzo, sono le caratteristiche eccezionali dell‘ergoselect 50.

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Descrizione

nel rispetto del Paziente…
La speciale struttura ergonomica dell‘ergoselect 50 garantisce la corretta posizione seduta per ogni statura, anche per i pazienti ortopedici, per i quali la salita sull‘ergometro è facilitata. I comandi semplici e intuitivi dell‘ergometro agevolano notevolmente lo svolgimento delle prove sotto sforzo.

 

Informazioni aggiuntive

Consolle:

• Display carico, numero di giri (n/min), durata dell’ergometria
• Tastiera tastiera a membrana

Caratteristiche:

• Principio del freno freno elettrodinamico controllato da computer
• Carico 6 a 450 Watt, indipendente dal numero di giri
• Accuratezza in conformità a DIN VDE 0750-238
• Variazione del numero di giri 30 – 130 n/min
• Regolazione dell’impugnatura del manubrio inclinazione: 360°
• Regolazione altezza della sella manuale, senza limiti

Portata Max:

160 KG

Misure:

H=1.280, L= 820, P=420 (mm)

Peso:

49 KG

Alimentazione:

90-265 V / 50-60 Hz / 60 VA max.

Ergoselect-50 Ergometro.pdf

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 Articolo 21 1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.* Il DM previsto dal comma 1 dell’articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.