MINISPIR Light – Spirometro USB

Minispir® Light per una spirometria essenziale semplice ed accurata.
La Nuova Gamma di spirometri USB Minispir®: la diagnosi essenziale per Asma e BPCO non è mai stata così semplice e conveniente.

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Descrizione

Minispir® light misura:

  • FEV6, FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF2575, FIVC,
  • Età polmonare, VC, IVC.
  • Curva Flusso/Volume e Volume/Tempo.
  • Interpretazione avanzata della spirometria.

Incentivo pediatrico con animazioni.
Stima dell’età polmonare.
Sensore di temperatura per BTPS.
Minispir® light è la soluzione ideale anche per lo screening in farmacia.
Opzione disponibile: edizione speciale per test POST BD.

Minispir ® light utilizza il software semplificato Winspiro ® light per una spirometria essenziale, semplice ed accurata.
Dati esportabili anche via e-mail.

 

Informazioni aggiuntive

Sensore di temperatura:

a semiconduttore ( 0-45°C)

Sensore di flusso:

Turbina digitale bi-direzionale

Misura del flusso:

± 16 L/s

Accuratezza del volume:

± 3% o 50 mL

Accuratezza del flusso:

± 5% o 200 mL/s

Porta di comunicazione:

USB

Alimentazione:

diretta dal PC via USB

Misure:

H=142, L=50, P=26 (mm)

Peso:

65 gr.

Minispir - Minispir Light.pdf

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Qui puoi scaricare il PDF illustrativo di Minispir - Minispir Light

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 Articolo 21 1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.* Il DM previsto dal comma 1 dell’articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.